Ricorso al Tar, Comunicato Stampa

COMUNICATO STAMPA
Con ordinanza n. 37 del 15 gennaio 2016, il T.A.R. Catania ha respinto la domanda di sospensione cautelare avanzata nell’ambito del ricorso proposto dalla Giunta Municipale del Comune di San Fratello avverso la delibera del Consiglio comunale n. 27 del 4 ottobre 2015, inerente l’approvazione del conto consuntivo del Comune di San Fratello per l’esercizio finanziario 2014.

Il Giudice amministrativo si è in particolare così pronunciato: “Considerato che ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, e impregiudicata ogni questione in rito, il ricorso non appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza tenuto conto che l’approvazione del bilancio è comunque intervenuta entro il “termine massimo di 30 giorni dalla convocazione” di cui al 1° comma dell’art. 109bis o.r.e.l.”.

Pur rispettando il contenuto della sopratrascritta decisione, si ritiene che il T.A.R. si sia allo stato limitato a dare atto di un elemento abbastanza scontato, ovverosia del fatto che l’adozione della seconda delibera approvativa del conto consuntivo è intervenuta entro l’arco temporale dei 30 giorni dalla convocazione disposta dal Commissario ad acta.

Stando così le cose, e al fine di una migliore comprensione del significato della pronuncia giudiziale, occorre rilevare che il Collegio non si è ancora pronunciato sul punto centrale della vicenda - evidentemente riservandone la trattazione alla fase del giudizio più propriamente “di merito” (come peraltro si evince dalla considerazione dello stesso T.A.R., secondo cui l’esame che viene condotto nella fase cautelare è meramente “sommario”) - e cioè sui numerosi profili di illegittimità che hanno caratterizzato il procedimento di convocazione, di formazione e di adozione della deliberazione impugnata, tutti ritualmente e dettagliatamente illustrati nel ricorso pendente.

Di tanto, si confida che il Giudice amministrativo possa tener conto in prosieguo di giudizio e, in definitiva, al momento dell’emanazione della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.   

L'Amministrazione Comunale

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