COMUNICATO STAMPA
Con ordinanza n. 37 del 15 gennaio 2016, il T.A.R. Catania ha respinto la
domanda di sospensione cautelare avanzata nell’ambito del ricorso proposto
dalla Giunta Municipale del Comune di San Fratello avverso la delibera del
Consiglio comunale n. 27 del 4 ottobre 2015, inerente l’approvazione del conto
consuntivo del Comune di San Fratello per l’esercizio finanziario 2014.
Il Giudice amministrativo si è in particolare così pronunciato: “Considerato
che ad un sommario esame, proprio della fase cautelare, e impregiudicata ogni
questione in rito, il ricorso non appare assistito da apprezzabili elementi di
fondatezza tenuto conto che l’approvazione del bilancio è comunque intervenuta
entro il “termine massimo di 30 giorni dalla convocazione” di cui al 1° comma dell’art.
109bis o.r.e.l.”.
Pur rispettando il contenuto della sopratrascritta decisione, si ritiene che il
T.A.R. si sia allo stato limitato a dare atto di un elemento abbastanza
scontato, ovverosia del fatto che l’adozione della seconda delibera approvativa
del conto consuntivo è intervenuta entro l’arco temporale dei 30 giorni dalla
convocazione disposta dal Commissario ad acta.
Stando così le cose, e al fine di una migliore comprensione del significato
della pronuncia giudiziale, occorre rilevare che il Collegio non si è ancora
pronunciato sul punto centrale della vicenda - evidentemente riservandone la
trattazione alla fase del giudizio più propriamente “di merito” (come peraltro
si evince dalla considerazione dello stesso T.A.R., secondo cui l’esame che viene
condotto nella fase cautelare è meramente “sommario”) - e cioè sui numerosi
profili di illegittimità che hanno caratterizzato il procedimento di
convocazione, di formazione e di adozione della deliberazione impugnata, tutti
ritualmente e dettagliatamente illustrati nel ricorso pendente.
Di tanto, si confida che il Giudice amministrativo possa tener conto in
prosieguo di giudizio e, in definitiva, al momento dell’emanazione della
sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.
L'Amministrazione
Comunale
Commenti
Posta un commento